Art. 9. Alimentazione dei ruoli 1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.