Art. 9.
                       Alimentazione dei ruoli
  1.  Il  numero  di  posti  da  mettere  annualmente  a concorso per
l'immissione  nel  ruolo  normale  e  nel  ruolo  speciale  non  puo'
rispettivamente  superare  un  dodicesimo  ed  un  quindicesimo della
consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
  2.  Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri  non  possono superare le vacanze esistenti nell'organico
complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.