Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro 1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti e' comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7. 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Nota all'art. 10: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' gia' stata citata nelle note all'art. 8.