Art. 5 Idoneita' organizzativa 1. Le imprese con piu' di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico. 2. Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico complessivo. 3. Il calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. 4. I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.