Art.11. 
(Delega  al  Governo  per   la   disciplina   della   responsabilita'
amministrativa  delle  persone  giuridiche  e  degli  enti  privi  di
                       personalita' giuridica) 
 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro  otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo avente ad oggetto  la  disciplina  della  responsabilita'
amministrativa   delle   persone   giuridiche   e   delle   societa',
associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale,  con  l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei
reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,  319-bis,
319-ter, 320, 321,  322,  322-bis,  640,  secondo  comma,  numero  1,
640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in  cui
il fatto e' commesso  con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
sistema, del codice penale; 
    b) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei
reati relativi alla tutela  dell'incolumita'  pubblica  previsti  dal
titolo sesto del libro secondo del codice penale; 
    c) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei
reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale  che  siano
stati commessi con violazione delle norme per  la  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro o  relative  alla  tutela  dell'igiene  e  della
salute sul lavoro; 
    d) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei
reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che  siano
punibili con pena detentiva non inferiore  nel  massimo  ad  un  anno
anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti  dalla  legge  31
dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio  1965,  n.  963,  dalla
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.  47,
e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 95, dal decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  99,  dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  dal  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.  372,  e  dal
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 490; 
    e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente  comma
sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio  o
nel loro interesse, da chi svolge funzioni  di  rappresentanza  o  di
amministrazione o di direzione, ovvero  da  chi  esercita,  anche  di
fatto, poteri di gestione e di controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
sottoposto alla direzione o  alla  vigilanza  delle  persone  fisiche
menzionate, quando la commissione del reato e' stata  resa  possibile
dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;  prevedere
l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del
presente comma nei casi in  cui  l'autore  abbia  commesso  il  reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; 
    f) prevedere sanzioni amministrative-effettive,  proporzionate  e
dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  nell'alinea  del
presente comma; 
    g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a Lire  cinquanta  milioni  e  non  superiore  a  lire  tre  miliardi
stabilendo che,  ai  fini  della  determinazione  in  concreto  della
sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del  reato
e delle condizioni economiche e  patrimoniali  dell'ente,  prevedendo
altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la sanzione
da applicare non sia  inferiore  a  lire  venti  milioni  e  non  sia
superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del
pagamento in misura ridotta; 
    h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione
pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; 
    i) prevedere la confisca del profitto o  del  prezzo  del  reato,
anche nella forma per equivalente; 
    l) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di
una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni  in  aggiunta  alle  sanzioni
pecuniarie: 
      1) chiusura anche temporanea dello stabilimento  o  della  sede
commerciale; 
      2)  sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,  licenze   o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
      3) interdizione anche temporanea dall'esercizio  dell'attivita'
ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio  vicario  della
medesima quando la  prosecuzione  dell'attivita'  e'  necessaria  per
evitare pregiudizi ai terzi; 
      4) divieto anche temporaneo  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione; 
      5)  esclusione  temporanea  da   agevolazioni,   finanziamenti,
contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi; 
      6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 
      7) pubblicazione della sentenza; 
    m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui  alle  lettere
g),  i)  e  l)  si  applicano  soltanto  nei  casi  e  per  i   tempi
espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere
a), b), c) e d) commessi successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; 
    n) prevedere che la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui
alla lettera g) e' diminuita da un  terzo  alla  meta'  ed  escludere
l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera  l)
in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui  all'alinea
del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare  un'efficace
riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; 
    o) prevedere  che  le  sanzioni  di  cui  alla  lettera  l)  sono
applicabili anche in sede cautelare, con  adeguata  tipizzazione  dei
requisiti richiesti; 
    p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti
inerenti alle  sanzioni  di  cui  alla  lettera  l),  la  pena  della
reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona  fisica
responsabile della violazione,  e  prevedere  inoltre  l'applicazione
delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei  casi  piu'  gravi,
l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui  alla  lettera  l)
diverse  da   quelle   gia'   irrogate,   nei   confronti   dell'ente
nell'interesse  o  a  vantaggio  del  quale  e'  stata  commessa   la
violazione; prevedere  altresi'  che  le  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui  le  sanzioni
di cui alla lettera l) sono state  applicate  in  sede  cautelare  ai
sensi della lettera o); 
    q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli  enti
sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per
il procedimento di accertamento della responsabilita'  si  applicano,
in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di  procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e  difesa  degli  enti
nelle diverse fasi del procedimento penale; 
    r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui  alle  lettere
g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei
reati indicati nelle lettere a), b), c) e  d)  e  che  l'interruzione
della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile; 
    s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di  un'Anagrafe  nazionale  delle  sanzioni
amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui  all'alinea
del presente comma; 
    t) prevedere, salvo  che  gli  stessi  siano  stati  consenzienti
ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto,  funzioni  di
gestione, di controllo o di amministrazione, che  sia  assicurato  il
diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui
all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia  accertata
la responsabilita' amministrativa con riferimento a  quanto  previsto
nelle  lettere  da  a)  a  q),   di   recedere   dalla   societa'   o
dall'associazione  o  dall'ente,   con   particolari   modalita'   di
liquidazione  della  quota  posseduta,  ferma  restando  l'azione  di
risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le
forme con cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che  la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore  al  momento
del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e
2437 del codice civile; prevedere altresi' che la liquidazione  della
quota possa  aver  luogo  anche  con  onere  a  carico  dei  predetti
soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove  non  ricorra
l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba  richiedere  al
Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti  hanno  la  sede
legale la nomina di un curatore speciale cui devono  essere  delegati
tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie
per la liquidazione della quota, compresa la capacita'  di  stare  in
giudizio;   agli   oneri   per   la   finanza   pubblica    derivanti
dall'attuazione della  presente  lettera  si  provvede  mediante  gli
ordinari stanziamenti di bilancio per  liti  ed  arbitraggi  previsti
nello stato di previsione dei Ministero della giustizia; 
    u)  prevedere  che  l'azione  sociale  di   responsabilita'   nei
confronti degli  amministratori  delle  persone  giuridiche  e  delle
societa',   di   cui   sia   stata   accertata   la   responsabilita'
amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da  a)
a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno  un
ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di  almeno  un  quarantesimo  negli  altri
casi;  disciplinare  coerentemente  le  ipotesi  di  rinuncia  o   di
transazione dell'azione sociale di responsabilita'; 
    v)  prevedere  che  il  riconoscimento  del   danno   a   seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei
confronti degli amministratori dei soggetti  di  cui  all'alinea  del
presente  comma,  di  cui  sia  stata  accertata  la  responsabilita'
amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da  a)
a q), non sia vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza  di
nesso  di  causalita'  diretto  tra  il  fatto  che  ha   determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il danno subito,
prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il  reato  e'
stato commesso da chi e' sottoposto alla direzione o  alla  vigilanza
di chi svolge funzioni di rappresentanza o di  amministrazione  o  di
direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione  e  di
controllo, quando la commissione del reato e'  stata  resa  possibile
dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; 
    z) prevedere che  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  v),si
applicano anche nell'ipotesi in  cui  l'azione  di  risarcimento  del
danno e' proposta contro  l'azionista,  il  socio  o  l'associato  ai
soggetti  di  cui  all'alinea  del  presente  comma  che  sia   stato
consenziente  o  abbia  svolto,  anche  indirettamente  o  di  fatto,
funzioni  di   gestione,   di   controllo   o   di   amministrazione,
anteriormente  alla  commissione  del  fatto   che   ha   determinato
l'accertamento della responsabilita' dell'ente. 
 
  2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si  intendono  gli
enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati  lo  Stato  e  gli
altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri. 
 
  3. Il Governo e' altresi'  delegato  ad  emanare,  con  il  decreto
legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le
altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio