Art.12. 
(Delega  al  Governo  in   materia   di   interpretazione,   in   via
pregiudiziale, da parte della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee della Convenzione sulla  tutela  degli  interessi  finanziari
                      delle Comunita' europee) 
 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
disciplinare  le  modalita'  con  cui  gli   organi   giurisdizionali
nazionali  possono  richiedere  che  la  Corte  di  giustizia   delle
Comunita'    europee    si    pronunci    in    via     pregiudiziale
sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunita' europee e del suo primo Protocollo di  cui
all'articolo 1 della presente legge, con  l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che  la
Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una  questione
sollevata  in  un  giudizio  pendente  dinanzi  ad  esso  e  relativa
all'interpretazione  della  citata  Convenzione  e  del   suo   primo
Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una
decisione su questo punto per pronunciare sentenza; 
b)  adottare  le  ulteriori  norme  di   attuazione   e   quelle   di
coordinamento eventualmente necessarie.