Art.12. (Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza; b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.