Art. 15. (Norma transitoria) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.