Art. 15.
                         (Norma transitoria)

1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 322-ter del codice penale,
introdotto  dal  comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si
applicano  ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma
2  del  medesimo  articolo  3,  commessi  anteriormente  alla data di
entrata in vigore della presente legge.