Art. 3. 
(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di 
membri degli organi delle Comunita' europee  e  di  funzionari  delle
                Comunita' europee e di Stati esteri) 
 
1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
 
"Art. 322-bis. - (Peculato,  concussione,  corruzione  e  istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee  e  di
funzionari  delle  Comunita'  europee  e  di  Stati  esteri).  -   Le
disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320  e  322,  terzo  e
quarto comma, si applicano anche: 
 
1)  ai  membri  della  Commissione  delle  Comunita'   europee,   del
Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei  conti
delle Comunita' europee; 
 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto  a  norma  dello
statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'  europee  o   del   regime
applicabile agli agenti delle Comunita' europee; 
 
3) alle persone comandate dagli Stati  membri  o  da  qualsiasi  ente
pubblico o  privato  presso  le  Comunita'  europee,  che  esercitino
funzioni corrispondenti  a  quelle  dei  funzionari  o  agenti  delle
Comunita' europee; 
 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati
che istituiscono le Comunita' europee; 
 
5) a coloro  che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti  a  quelle  dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
 
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo  comma,  si
applicano anche se il denaro o altra  utilita'  e'  dato,  offerto  o
promesso: 
 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
 
2) a persone che esercitano funzioni  o  attivita'  corrispondenti  a
quelle dei pubblici ufficiali  e  degli  incaricati  di  un  pubblico
servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a  se'  o
ad   altri   un   indebito   vantaggio   in   operazioni   economiche
internazionali. 
 
Le persone indicate nel  primo  comma  sono  assimilate  ai  pubblici
ufficiali,  qualora  esercitino  funzioni  corrispondenti,   e   agli
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 
 
Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a  norma  dell'articolo  444  del
codice di procedura  penale,  per  uno  dei  delitti  previsti  dagli
articoli da 314 a  320,  anche  se  commessi  dai  soggetti  indicati
nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre  ordinata  la  confisca
dei beni che ne costituiscono il profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non  e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha  la  disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo. 
 
Nel  caso  di  condanna,  o  di  applicazione  della  pena  a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi  dell'articolo
322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei  beni  che
ne  costituiscono  il  profitto  salvo  che  appartengano  a  persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la  confisca
di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la  disponibilita',  per  un  valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non  inferiore
a quello del denaro  o  delle  altre  utilita'  date  o  promesse  al
pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri
soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. 
 
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza
di condanna,  determina  le  somme  di  denaro  o  individua  i  beni
assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo
del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o  al
prezzo del reato". 
 
2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente: 
 
"Art. 640-quater. - (Applicabilita'  dell'articolo  322-ter).  -  Nei
casi di cui agli articoli 640, secondo comma,  numero  1,  640-bis  e
640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui  il  fatto
e' commesso con abuso della qualita' di  operatore  del  sistema,  si
osservano,  in  quanto   applicabili,   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 322-ter".