Art. 4. 
       (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) 
 
1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale e' inserito il seguente: 
 
"Art. 316-ter. - (Indebita percezione di  erogazioni  a  danno  dello
Stato).  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  il   reato   previsto
dall'articolo   640-bis,   chiunque   mediante   l'utilizzo   o    la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose
non  vere,  ovvero  mediante  l'omissione  di  informazioni   dovute,
consegue  indebitamente,   per   se'   o   per   altri,   contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso  tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,  da  altri  enti
pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. 
 
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o  inferiore  a  lire
sette milioni settecentoquarantacinquemila  si  applica  soltanto  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci
a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
il triplo del beneficio conseguito".