Art.6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale) 1. All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis". 2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".