Art.6. 
   (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale) 
 
1.  All'articolo  32-quarer  del  codice  penale,  dopo  la   parola:
"316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter",  e  dopo  la  parola:
"322" e' inserita la seguente: ", 322-bis". 
2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola:  "316-bis"
e' inserita la seguente: ", 316-ter", e  dopo  la  parola:  "322"  e'
inserita la seguente: ", 322-bis".