Art.7.
(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43, in materia di
                           reati doganali)

1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo 295 del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto
il seguente:

"Per  gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a
tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore
di lire novantasei milioni e ottocentomila".