Art.7. (Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali) 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto il seguente: "Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila".