(Convenzione - art. 1)
                             CONVENZIONE 
                 ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 
                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 
           RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI 
                       DELLE COMUNITA' EUROPEE 
 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della  presente  convenzione,  Stati  membri
dell'Unione europea, 
 
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26
luglio 1995; 
 
DESIDEROSE Di far si' che le loro legislazioni penali  contribuiscano
efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle  Comunita'
europee; 
 
PRENDENDO NOTA che la frode ai danni  delle  entrate  e  delle  spese
della Comunita' in molti casi non si limita ad un unico paese, ma  e'
spesso l'opera di organizzazioni criminali; 
 
CONVINTE che la tutela degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda  tali  interessi
debba dar luogo ad azioni penali  e  richieda  che  sia  a  tal  fine
adottata una definizione comune; 
 
CONVINTE della necessita'  di  rendere  tali  condotte  passibili  di
sanzioni penali effettive, proporzionate e  dissuasive,  fatta  salva
l'applicazione di altre sanzioni  in  taluni  casi  opportuni,  e  di
prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della liberta'
che possano comportare l'estradizione; 
 
RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei  settori
finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un
potere  decisionale  nelle  imprese  non  dovrebbero  sfuggire   alla
responsabilita' penale in determinata circostanze; 
 
DECISE  a  combattere  insieme  la  frode  che  lede  gli   interessi
finanziari della Comunita' europee assumendosi obblighi in materia di
competenza  giurisdizionale,   di   estradizione   e   di   reciproca
cooperazione, 
 
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: 
 
                             ARTICOLO 1 
                        Disposizioni generali 
 
1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede  gli
interessi finanziari delle Comunita' europee: 
 
a) in materia di spese, qualsiasi azione  od  omissione  intenzionale
relativa: 
 
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o  di  documenti
falsi, inesatti o  incompleti  cui  consegua  il  percepimento  o  la
ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale  delle
Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per
conto di esse; 
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione  di  un
obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; 
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli  per  cui
essi sono stati inizialmente concessi; 
 
b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione  intenzionale
relativa: 
 
- all'utilizzo o alla  presentazione  di  dichiarazioni  o  documenti
falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione  illegittima
di risorse del  bilancio  generale  delle  Comunita'  europee  o  dei
bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; 
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione  di  un
obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; 
- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua
lo stesso effetto; 
 
2. Fatto salvo l'articolo  2,  paragrafo  2,  ciascuno  Stato  membro
prende le misure necessarie  e  adeguate  per  recepire  nel  diritto
penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tele  che  le
condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale. 
 
3. Fatto salvo l'articolo  2,  paragrafo  2,  ciascuno  Stato  membro
prende altresi' le misure necessarie  affinche'  la  redazione  o  il
rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti
o incompleti cui  conseguano  gli  effetti  di  cui  al  paragrafo  1
costituiscano illeciti penali qualora non siano  gia'  punibili  come
illecito principale ovvero a titolo di complicita',  d'istigazione  o
di tentativo di frode quale definita al paragrafo l. 
 
4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai
paragrafi  1  e  3  puo'  essere  dedotto  da  circostanze  materiali
oggettive.