CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995; DESIDEROSE Di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; PRENDENDO NOTA che la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunita' in molti casi non si limita ad un unico paese, ma e' spesso l'opera di organizzazioni criminali; CONVINTE che la tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali e richieda che sia a tal fine adottata una definizione comune; CONVINTE della necessita' di rendere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della liberta' che possano comportare l'estradizione; RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla responsabilita' penale in determinata circostanze; DECISE a combattere insieme la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita' europee assumendosi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 Disposizioni generali 1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunita' europee o dei bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto; 2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tele che le condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale. 3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresi' le misure necessarie affinche' la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano gia' punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicita', d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo l. 4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 puo' essere dedotto da circostanze materiali oggettive.