(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                            Comunicazione 
 
Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunita'  europee
il testo delle disposizioni con  cui  traspongono  nel  loro  diritto
interno gli obblighi che loro incombono in virtu' delle  disposizioni
della presente convenzione. 
 
2. Ai fini dell'applicazione  della  presente  convenzione,  le  alte
parti  contraenti  definiscono  in  seno  al  Consiglio   dell'Unione
europea, le informazioni che gli Stati membri  devono  comunicarsi  o
scambiarsi tra loro ovvero tra loro  e  la  Commissione,  nonche'  le
modalita' della loro trasmissione.