ARTICOLO 10 Comunicazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunita' europee il testo delle disposizioni con cui traspongono nel loro diritto interno gli obblighi che loro incombono in virtu' delle disposizioni della presente convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le alte parti contraenti definiscono in seno al Consiglio dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri devono comunicarsi o scambiarsi tra loro ovvero tra loro e la Commissione, nonche' le modalita' della loro trasmissione.