(Convenzione - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                          Entrata in vigore 
 
1. La presente  convenzione  e'  sottoposta  agli  Stati  membri  per
l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 
 
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale  del  Consiglio
dell'Unione europea il compimento  delle  procedure  richieste  dalle
rispettive  norme  costituzionali  per  l'adozione   della   presente
convenzione. 
 
3. La presente convenzione entra in vigore  novanta  giorni  dopo  la
notifica di cui al paragrafo  2  da  parte  dello  Stato  membro  che
procede per ultimo a detta formalita'.