ARTICOLO 13 Depositario 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione. FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.