(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                              Sanzioni 
 
1. Ogni  Stato  membro  prende  le  misure  necessarie  affinche'  le
condotte di cui all'articolo 1 nonche' la complicita',  l'istigazione
o il tentativo  relativi  alle  condotte  descritte  all'articolo  1,
paragrafo  1  siano   passibili   di   sanzioni   penali   effettive,
proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode
grave,  pene  privative  della  liberta'   che   possono   comportare
l'estradizione, rimanendo inteso  che  dev'essere  considerato  frode
grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in
ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere  superiore
a 50.000 ecu. 
 
2. Tuttavia, uno Stato membro puo' prevedere per i casi di  frode  di
lieve entita' riguardante un importo totale inferiore  a  4.000  ecu,
che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria
legislazione, sanzioni  di  natura  diverso  da  quelle  previste  al
paragrafo 1. 
 
3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo'
variare l'importo di cui al paragrafo 2.