ARTICOLO 2 Sanzioni 1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinche' le condotte di cui all'articolo 1 nonche' la complicita', l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerato frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere superiore a 50.000 ecu. 2. Tuttavia, uno Stato membro puo' prevedere per i casi di frode di lieve entita' riguardante un importo totale inferiore a 4.000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diverso da quelle previste al paragrafo 1. 3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo' variare l'importo di cui al paragrafo 2.