ARTICOLO 3 Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunita', quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorita' per conto dell'impresa.