(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
         Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese 
 
Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire  che
i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona  che  eserciti  il
potere di decisione o di controllo  in  seno  ad  un'impresa  possano
essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti
dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli
interessi finanziari delle Comunita', quali definiti all'articolo  1,
commessi  da  persona  soggetta  alla  loro   autorita'   per   conto
dell'impresa.