ARTICOLO 5 Estradizione ed esercizio dell'azione penale 1. Ciascuno Stato membro che, in virtu' della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilite la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del proprio territorio. 1. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito penale consistente in una condotta quale descritta all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalita', sottoporre la questione al giudizio delle proprie autorita' competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire l'esercizio delle azioni penali i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalita' previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Lo Stato membro richiedente e' informato delle azioni penali avviate e dei loro risultati. 3. Uno Stato membro non puo' rifiutare l'estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee unicamente perche' si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali. 4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadino di uno Stato membro" e' interpretata in conformita' di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.