(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
            Estradizione ed esercizio dell'azione penale 
 
1. Ciascuno Stato membro che, in virtu' della  propria  legislazione,
non  estrada  i  propri  cittadini  prende  le  misure  necessarie  a
stabilite la propria  competenza  giurisdizionale  per  gli  illeciti
penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2,
paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del
proprio territorio. 
 
1. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei propri  cittadini  sia
presunto colpevole di aver commesso  in  un  altro  Stato  membro  un
illecito  penale  consistente  in  una   condotta   quale   descritta
all'articolo 1 e all'articolo 2,  paragrafo  1  e  non  estradi  tale
persona verso tale altro Stato  membro  unicamente  a  cagione  della
nazionalita', sottoporre  la  questione  al  giudizio  delle  proprie
autorita' competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne
ricorrono i presupposti.  Per  consentire  l'esercizio  delle  azioni
penali i fascicoli, gli atti istruttori  e  gli  oggetti  riguardanti
l'illecito sono inoltrati secondo le modalita' previste  all'articolo
6  della  convenzione  europea  di  estradizione.  Lo  Stato   membro
richiedente e' informato delle  azioni  penali  avviate  e  dei  loro
risultati. 
 
3. Uno Stato membro non puo' rifiutare  l'estradizione  per  un  atto
fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee
unicamente perche' si tratta di un reato in materia  di  tasse  o  di
dazi doganali. 
 
4. Ai fini del presente articolo,  l'espressione  "cittadino  di  uno
Stato  membro"  e'   interpretata   in   conformita'   di   qualsiasi
dichiarazione  fatta  da  quest'ultimo  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di  estradizione  e
del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.