(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                            Cooperazione 
 
1. Se una  frode,  quale  definita  all'articolo  1,  costituisce  un
illecito penale e riguarda almeno due Stati membri, questi  cooperano
in  modo  effettivo  all'inchiesta,  ai  procedimenti  giudiziari   e
all'esecuzione  della  pena  comminata,   per   esempio   per   mezzo
dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei
procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate  all'estero
in un altro Stato membro. 
 
2. Qualora piu' Stati membri hanno la competenza giurisdizionale  per
un illecito e ciascuno di essi puo' validamente  esercitare  l'azione
penale sulla base degli stessi fatti, gli  Stati  membri  interessati
collaborano per decidere quale di essi debba  perseguire  l'autore  o
gli  autori  dell'illecito  con  l'obiettivo  di  centralizzare,   se
possibile, le azioni in un unico Stato membro.