(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                           Ne bis in idem 
 
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto  penale  interno,  il
principio "ne bis in idem", in virtu' del quale la  persona  che  sia
stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro  non
puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti,
purche' la pena eventualmente applicata sia stata  eseguita,  sia  in
fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita  ai  sensi  della
legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. 
 
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo  2,
ciascuno Stato membro puo' dichiarare di  non  essere  vincolato  dal
paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti: 
 
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti  sul
suo territorio, in tutto o in  parte.  In  quest'ultimo  caso  questa
eccezione non si applica se  i  fatti  sono  avvenuti  in  parte  sul
territorio  dello  Stato  membro  nel  quale  la  sentenza  e'  stata
pronunciata; 
 
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera  costituiscono  un
illecito contro la sicurezza  o  contro  altri  interessi  egualmente
essenziali di quello Stato membro; 
 
c) quando  i  fatti  oggetto  della  sentenza  straniera  sono  stati
commessi  da  un  pubblico  ufficiale  di  quello  Stato  membro   in
violazione dei doveri del suo ufficio. 
 
3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione  ai
sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di  cui
si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione
penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona
in questione. 
 
4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali  o  multilaterali  conclusi
tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.