ARTICOLO 7 Ne bis in idem 1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtu' del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purche' la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. 2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti: a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata; b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro; c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. 3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione. 4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.