ARTICOLO 8 Corte di giustizia 1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di Giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia. 2. Qualsiasi controversia, relativa agli articoli 1 o 10 della presente convenzione tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia.