(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                         Corte di giustizia 
 
1.   Qualsiasi   controversia   tra   Stati    membri    in    merito
all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  convenzione
deve, in una prima  fase,  essere  esaminata  in  sede  di  Consiglio
secondo la procedura di cui al titolo  VI  del  trattato  sull'Unione
europea, al fine di giungere ad una soluzione. 
 
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di
Giustizia delle Comunita' europee puo'  essere  adita  da  una  delle
parti della controversia. 
 
2. Qualsiasi controversia,  relativa  agli  articoli  1  o  10  della
presente convenzione tra uno o piu' Stati  membri  e  la  Commissione
delle  Comunita'  europee  che  non  sia  stato  possibile  risolvere
mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia.