PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio, dell'Unione europea del ventisette settembre millenovecentonovantasei; DESIDEROSE di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni dille entrate e delle spese della Comunita'; CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunita' europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in particolare quelli costituenti atti di corruzione in cui risultano coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari soggetti al loro controllo; CONSIDERANDO che persone di nazionalita' diversa, in servizio presso istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali atti di corruzione e che e' importante, per un'azione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali, che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile; RILEVANDO che il diritto penale di vari Stati membri in materia di reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche in generale e di corruzione in particolare disciplina soltanto gli atti commessi da funzionari nazionali, o in cui essi risultano coinvolti, e non contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri; CONVINTE dell'esigenza di adattare le normative nazionali nella misura in cui esse non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee e, nei quali sono implicati funzionari comunitari o funzionati di altri Stati membri; CONVINTE altresi' che siffatto adattamento delle normative nazionali non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli atti di corruzione attiva e passiva, ma debba estendersi ad altri reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle Comunita' europee, compresi i reati commessi da persone investite delle piu' alte responsabilita', o nei confronti di queste; CONSIDERANDO che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia di competenze e cooperazione reciproca, fatte salve le condizioni giuridiche per la loro applicazione in casi concreti, compresa, se necessario, la soppressione di immunita'; CONSIDERANDO infine che e' opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995, ai reati contemplati dal presente protocollo, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: 1) a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale", ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro; b) "funzionario comunitario": - qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee; - qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunita' europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunita' europee. Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunita' europee o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee; c) "funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione e' compatibile con il suo diritto interno; 2) "convenzione": la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee il 26 luglio 1995(1) . ----------- (1) (GUCE n. C 316 del 27.11.1995, pag. 49).