(Protocollo - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
            DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI 
            INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE 
                 STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 
                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 
 
LE ALTE  PARTI  CONTRAENTI  del  presente  protocollo,  Stati  membri
dell'Unione europea, 
 
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio, dell'Unione  europea  del
ventisette settembre millenovecentonovantasei; 
 
DESIDEROSE di far si' che le loro legislazioni penali  contribuiscano
efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle  Comunita'
europee; 
 
RICONOSCENDO l'importanza  della  convenzione  relativa  alla  tutela
degli interessi finanziari delle Comunita' europee del 26 luglio 1995
nella lotta contro la frode ai danni  dille  entrate  e  delle  spese
della Comunita'; 
 
CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in
particolare quelli costituenti atti di corruzione  in  cui  risultano
coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della
riscossione, della  gestione  o  della  spesa  dei  fondi  comunitari
soggetti al loro controllo; 
 
CONSIDERANDO che persone di nazionalita' diversa, in servizio  presso
istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte  in  tali
atti di corruzione e che e' importante, per un'azione efficace contro
questi atti  aventi  ramificazioni  internazionali,  che  il  diritto
penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la  natura
perseguibile; 
 
RILEVANDO che il diritto penale di vari Stati membri  in  materia  di
reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche in generale  e  di
corruzione in particolare disciplina soltanto gli  atti  commessi  da
funzionari nazionali, o  in  cui  essi  risultano  coinvolti,  e  non
contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali,  la  condotta
di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri; 
 
CONVINTE dell'esigenza  di  adattare  le  normative  nazionali  nella
misura in cui esse non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o
possono ledere gli interessi finanziari delle  Comunita'  europee  e,
nei quali sono implicati funzionari comunitari o funzionati di  altri
Stati membri; 
 
CONVINTE altresi' che siffatto adattamento delle normative  nazionali
non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli
atti di corruzione attiva e passiva, ma  debba  estendersi  ad  altri
reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle
Comunita' europee, compresi i reati  commessi  da  persone  investite
delle piu' alte responsabilita', o nei confronti di queste; 
 
CONSIDERANDO che occorre inoltre stabilire norme adeguate in  materia
di competenze e cooperazione reciproca,  fatte  salve  le  condizioni
giuridiche per la loro applicazione in casi  concreti,  compresa,  se
necessario, la soppressione di immunita'; 
 
CONSIDERANDO  infine  che  e'  opportuno   rendere   applicabili   le
disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela  degli
interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995,  ai
reati contemplati dal presente protocollo, 
 
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 
 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente protocollo si intende per: 
 
1) a) "funzionario":  qualsiasi  funzionario  sia  "comunitario"  che
"nazionale", ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro
Stato membro; 
 
b) "funzionario comunitario": 
 
- qualsiasi persona che rivesta la  qualifica  di  funzionario  o  di
agente assunto per contratto ai sensi dello  Statuto  dei  funzionari
delle Comunita' europee o del regime applicabile  agli  altri  agenti
delle Comunita' europee; 
- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi  ente
pubblico o organismo privato presso  le  Comunita'  europee,  che  vi
eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o
dagli altri agenti delle Comunita' europee. 
 
Sono assimilati ai funzionari comunitari  i  membri  e  il  personale
degli organismi costituiti secondo i  trattati  che  istituiscono  le
Comunita' europee cui non si applica lo statuto dei funzionari  delle
Comunita' europee o il regime applicabile  agli  altri  agenti  delle
Comunita' europee; 
 
c)  "funzionario  nazionale":  il  "funzionario"   o   il   "pubblico
ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello  Stato
membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini
dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro. 
 
Tuttavia, nel caso di  procedimenti  giudiziari  che  coinvolgono  un
funzionario di uno Stato membro avviati da  un  altro  Stato  membro,
quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario
nazionale"  soltanto  nella  misura  in  cui  tale   definizione   e'
compatibile con il suo diritto interno; 
 
2) "convenzione": la convenzione, stipulata sulla base  dell'articolo
K.3 del trattato sull'Unione  europea,  relativa  alla  tutela  degli
interessi finanziari delle Comunita' europee il 26 luglio 1995(1) . 
 
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 (1) (GUCE n. C 316 del 27.11.1995, pag. 49).