ARTICOLO 10 Adesione di nuovi Stati membri Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositari. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisce novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non e' ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.