(Protocollo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                   Adesione di nuovi Stati membri 
 
Il presente protocollo e'  aperto  all'adesione  di  ogni  Stato  che
diventi membro dell'Unione europea. 
 
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello  Stato
aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea. 
 
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositari. 
 
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato
che vi aderisce novanta giorni dopo il  deposito  del  suo  strumento
d'adesione, ovvero alla data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
protocollo, se questo non e' ancora  entrato  in  vigore  al  momento
dello scadere di detto periodo di novanta giorni.