(Protocollo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                               Riserve 
 
1. Non e' ammessa alcuna riserva, ad  eccezione  di  quelle  previste
dall'articolo 6, paragrafo 2. 
 
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla  in
qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al  depositario.
Il ritiro prende effetto alla data di  ricezione  della  notifica  da
parte del depositario.