ARTICOLO 11 Riserve 1. Non e' ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2. 2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.