(Protocollo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                             Depositario 
 
1. Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea  e'
depositario del presente protocollo. 
 
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale  delle  Comunita'
europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni  e
le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa al presente
protocollo. 
 
Fatto a Dublino, addi' ventisette settembre millenovecentonovantasei,
in un esemplare unico  nelle  lingue  danese,  finlandese,  francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese,  spagnola,
svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede,  che  e'
depositato negli archivi  del  Segretariato  generale  del  Consiglio
dell'Unione europea.