ARTICOLO 12 Depositario 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo. Fatto a Dublino, addi' ventisette settembre millenovecentonovantasei, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.