(Protocollo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                         Corruzione passiva 
 
1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione passiva quando il
funzionario  deliberatamente,  direttamente  o  tramite   un   terzo,
sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per  se'  o  per  un
terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un  atto
proprio delle sue  funzioni  o  nell'esercizio  di  queste,  in  modo
contrario ai suoi doveri di ufficio, che leda o che  potrebbe  ledere
gli interessi finanziari delle Comunita' europee. 
 
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure  necessarie  ad  assicurare
che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.