(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                          Corruzione attiva 
 
1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione attiva quando una
persona deliberatamente promette o da',  direttamente  o  tramite  un
terzo, un vantaggio di qualsiasi natura ad  un  funzionario,  per  il
funzionario stesso a per un terzo, affinche' questi compia  o  ometta
un atto proprio delle sue funzioni o  nell'esercizio  di  queste,  in
modo contrario ai suoi doveri d'ufficio,  che  leda  o  che  potrebbe
ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee. 
 
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure  necessarie  ad  assicurare
che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.