(Protocollo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                            Assimilazione 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le  misure  necessarie  affinche'  ai
sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni  degli  illeciti
che corrispondono a una delle condotte di cui  all'articolo  1  della
convenzione e, commessi da suoi funzionari  nazionali  nell'esercizio
delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in  cui
gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio
delle loro funzioni. 
 
2. Ciascuno Stato membro prende le  misure  necessarie  affinche'  ai
sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di  illeciti  di
cui al paragrafo 1 del presente articolo  e  agli  articoli  2  e  3,
commessi da Ministri del governo, dai membri eletti  del  parlamento,
dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri  della  Corte
dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o  nei  confronti
di questi, siano applicabili allo stesso modo  ai  casi  in  cui  gli
illeciti sono commessi da membri della  Commissione  delle  Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte  di  giustizia  e  della
Corte   dei   conti   delle   Comunita'    europee    rispettivamente
nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi. 
 
3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti  o
omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per  la
particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo
2 del  presente  articolo  puo'  non  applicarsi  a  dette  norme,  a
condizione  che  lo  Stato  membro  assicuri  che  i   membri   della
Commissione delle Comunita' europee  sono  essi  pure  soggetti  alla
norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1. 
 
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in
ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla
determinazione delle giurisdizioni competenti. 
 
5. Il  presente  protocollo  si  applica  nel  pieno  rispetto  delle
pertinenti disposizioni dei trattati che  istituiscono  le  Comunita'
europee,  del  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle
Comunita' europee, dello statuto della Corte  di  giustizia,  nonche'
dei testi adottati in applicazione delle stesse  per  quanto  attiene
alla soppressione delle immunita'.