ARTICOLO 4 Assimilazione 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni degli illeciti che corrispondono a una delle condotte di cui all'articolo 1 della convenzione e, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi. 3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 2 del presente articolo puo' non applicarsi a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono essi pure soggetti alla norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione delle giurisdizioni competenti. 5. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonche' dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunita'.