ARTICOLO 6 Competenza 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti da esso costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui: a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio, b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario, c) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o i di uno dei membri delle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che e' suo cittadino, d)l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunita' europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europea, e che ha sede nello Stato membro interessato. 2. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o piu' norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).