(Protocollo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente protocollo  e'  sottoposto  all'adozione  degli  Stati
membri secondo le rispettive norme costituzionali. 
 
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale  del  Consiglio
dell'Unione europea il compimento  delle  procedure  richieste  dalle
rispettive  norme  costituzionali   per   l'adozione   del   presente
protocollo. 
 
3. Il presente protocollo entra in  vigore  novanta  giorni  dopo  la
notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato,  membro
dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte  del  Consiglio
dell'atto che stabilisce il  presente  protocollo,  che  procede  per
ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata
in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore  nello  stesso
giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.