ARTICOLO 9 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.