(Protocollo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una  dichiarazione  presentata
all'atto della firma del presente protocollo  o  in  qualsiasi  altro
momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte
di  giustizia  delle  Comunita'  europee  a  pronunciarsi,   in   via
pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo
protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a)  o  al
paragrafo 2, lettera b). 
 
2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione  di  cui  al
paragrafo 1, puo' precisare che: 
 
a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato Membro, avverso le  cui
decisioni non possa proporsi un discorso giurisdizionale  di  diritto
interno, ha la facolta' di chiedere alla  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee di  pronunciarsi,  in  via  pregiudiziale,  su  una
questione sollevata  in  un  giudizio  pendente  dinanzi  ad  essa  e
relativa all'interpretazione della convenzione relativa  alla  tutela
degli interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee  e  del  primo
protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una 
decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero 
 
b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha  la  facolta'
di chiedere alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in  un
giudizio pendente dinanzi  ad  essa  e  relativa  all'interpretazione
della convenzione relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita' europee e dei primo protocollo, qualora  tale  organo
giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo  punto  per
emanare la sua sentenza.