(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di  giustizia
delle Comunita' europee e il regolamento  di  procedura  della  Corte
stessa. 
 
2. In base allo statuto della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee, qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare  memorie
o osservazioni  scritte  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee nelle cause di cui e'  investita  a  norma  dell'articolo  1,
indipendentemente  dal  fatto  che  si  sia  avvalso  o  meno   della
dichiarazione di cui all'articolo 2.