(Convenzione - art. 1)
              CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, 
                       PARAGRAFO 2, LETTERA C) 
                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 
              RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE 
    NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE 
              O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della  presente  convenzione,  Stati  membri
dell'Unione Europea, 
 
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26
maggio 1997, 
 
CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono  il  miglioramento  della
cooperazione  giudiziaria  nella  lotta  contro  la  corruzione   una
questione  di  Interesse  comune  che  rientra   nella   cooperazione
istituita dal titolo VI del trattato; 
 
CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre  1996,  ha
stabilito un protocollo che riguarda in particolare la  lotta  contro
gli atti di  corruzione  nei  quali  sono  coinvolti  funzionari  sia
nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli  interessi
finanziari delle Comunita' europee; 
 
CONSIDERANDO  che,  ai  fini  del  miglioramento  della  cooperazione
giudiziaria in materia penale fra gli Stati  membri,  occorre  andare
oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi
tutti gli atti di corruzione  nei  quali  sono  coinvolti  funzionari
delle Comunita' europee o funzionari degli Stati membri in genere; 
 
INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della
presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea; 
 
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 
 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
 
Ai fini della presente convenzione si intende per: 
 
a)  "funzionario":  qualsiasi  funzionario  sia   "comunitario"   che
"nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un  altro
Stato membro; 
 
b)"funzionario comunitario": 
 
- qualsiasi persona che rivesta la  qualifica  di  funzionario  o  di
agente assunto per contratto ai sensi dello  Statuto  dei  funzionari
delle Comunita' europee o del regime applicabile  agli  altri  agenti
delle Comunita' europee; 
- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi  ente
pubblico o organismo privato presso  le  Comunita'  europee,  che  vi
eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o
dagli altri agenti delle Comunita' europee; 
 
Sono assimilati ai funzionari comunitari  i  membri  e  il  personale
degli organismi costituiti secondo i  trattati  che  istituiscono  le
Comunita' europee cui non  si  applica  lo  statuto  delle  Comunita'
europee o il regime applicabile agli altri agenti; 
 
c)  "funzionario  nazionale":  il  "funzionario"   o   il   "pubblico
ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello  Stato
membro in cui la persone in questione ai fini  dell'applicazione  del
diritto penale di tale Stato membro. 
 
Tuttavia, nel caso di  procedimenti  giudiziari  che  coinvolgono  un
funzionario di uno Stato membro avviati da  un  altro  Stato  membro,
quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario
nazionale"  soltanto  nella  misura  in  cui  tale   definizione   e'
compatibile con il suo diritto interno.