CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, PARAGRAFO 2, LETTERA C) DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione Europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26 maggio 1997, CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di Interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato; CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito un protocollo che riguarda in particolare la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee; CONSIDERANDO che, ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o funzionari degli Stati membri in genere; INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea; HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione si intende per: a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro; b)"funzionario comunitario": - qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee; - qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunita' europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunita' europee; Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee cui non si applica lo statuto delle Comunita' europee o il regime applicabile agli altri agenti; c) "funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persone in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione e' compatibile con il suo diritto interno.