(Convenzione - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                          Entrata in vigore 
 
1. La presente convenzione e'  sottoposta  all'adozione  degli  Stati
membri secondo le rispettive norme costituzionali. 
 
2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale  del  Consiglio
dell'Unione europea il compimento  delle  procedure  richieste  dalle
rispettive  norme  costituzionali  per  l'adozione   della   presente
convenzione. 
 
3. La presente convenzione entra in vigore  novanta  giorni  dopo  la
notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato   membro
dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalita'. 
 
4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione,
ogni Stato membro puo', all'atto della notifica di cui al paragrafo 2
o in qualsiasi momento successivo, dichiarate che la convenzione,  ad
eccezione dell'articolo 12,  si  applica  nei  propri  confronti  nei
rapporti  con  gli  Stati  membri  che  avranno  fatto  la   medesima
dichiarazione.  La  presente  convenzione  diventa  applicabile   nei
confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo
giorno del mese successivo allo scadere  di  un  periodo  di  novanta
giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione. 
 
5. Uno stato membro che non abbia formulato alcuna  dichiarazione  di
cui al paragrafo 4 puo' applicare  la  convenzione  con  altri  Stati
membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.