ARTICOLO 13 Entrata in vigore 1. La presente convenzione e' sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalita'. 4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro puo', all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarate che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione. 5. Uno stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 puo' applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.