ARTICOLO 14 Adesione di nuovi Stati membri 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non e' ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni. 5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrate in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.