(Convenzione - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                   Adesione di nuovi Stati membri 
 
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni  Stato  che
diventi membro dell'Unione europea. 
 
2. Fa fede il  testo  della  convenzione  nella  lingua  dello  Stato
aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 
 
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario. 
 
4. La presente convenzione entra in  vigore  nei  confronti  di  ogni
Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo
strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata  in  vigore  della
presente convenzione, se questa non e' ancora entrata  in  vigore  al
momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni. 
 
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrate  in  vigore
al momento del deposito dello strumento d'adesione, si  applica  agli
Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.