(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                         Corruzione passiva 
 
1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione passiva quando
il   funzionario   deliberatamente,   direttamente   o   tramite   un
intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi  natura,  per
se' o per un terzo, o ne accetta  la  promessa  per  compiere  o  per
omettere un atto proprio  delle  sue  funzioni  o  nell'esercizio  di
queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio. 
 
2. Ciascuno Stato membro prende le misure  necessarie  ad  assicurare
che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.