(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                          Corruzione attiva 
 
1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione attiva  quando
una persona deliberatamente promette o da', direttamente o tramite un
intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario,
per il funzionario stesso o per un terzo, affinche' questi  compia  o
ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste,
in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio. 
 
2. Ciascuno Stato membro prende le misure  necessarie  ad  assicurare
che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.