(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                            Assimilazione 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le  misure  necessarie  affinche'  ai
sensi del diritto penale nazionale le descrizioni  agli  illeciti  di
cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri
eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari  supremi  o
dei membri della Corte  dei  conti  nell'esercizio  delle  rispettive
funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso  modo  ai
casi in cui gli illeciti sono commessi da  membri  della  Commissione
delle Comunita' europee,  del  Parlamento  europeo,  della  Corte  di
giustizia  e  della  Corte  dei   conti   delle   Comunita'   europee
rispettivamente  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  o  nei  loro
confronti. 
 
2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti  o
omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per  la
particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo
1 puo' non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato  membro
assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee  sono
essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e
3. 
 
3. 1 paragrafi 1 e 2  fanno  salve  le  disposizioni  applicabili  in
ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla
determinazione degli organi giudiziari competenti. 
 
4. La presente  convenzione  si  applica  nel  pieno  rispetto  delle
pertinenti disposizioni dei trattati che  istituiscono  le  Comunita'
europee,  del  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle
Comunita' europee, dello statuto della Corte  di  giustizia,  nonche'
dei testi adottati in applicazione delle stesse  per  quanto  attiene
alla soppressione delle immunita'.