ARTICOLO 4 Assimilazione 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dei membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti. 2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 puo' non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3. 3. 1 paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti. 4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonche' dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunita'.