(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                              Sanzioni 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie  per  assicurare
che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita'  e
l'istigazione relativa a tali condotte siano  passibili  di  sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei
casi gravi, pene privative  della  liberta'  che  possono  comportare
l'estradizione. 
 
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da  parte  delle
autorita' competenti,  dei  poteri  disciplinari  nei  confronti  dei
funzionari   nazionali   o   dei   funzionari    comunitari.    Nella
determinazione  della  sanzione  penale  da  infliggere,  gli  organi
giudiziari nazionali possono prendere in  considerazione,  secondo  i
principi del loro diritto interno,  qualsiasi  sanzione  disciplinare
gia' inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.