(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
         Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese 
 
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie  per  consentire
che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino
poteri decisionali o di  controllo  in  seno  ad  un'impresa  possano
rispondere penalmente,  secondo  i  principi  stabiliti  dal  diritto
nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi
da persona soggetta alla loro autorita' e per conto dell'impresa.