ARTICOLO 7 Competenza 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui: a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio, b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario, e) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunita' europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che e' al contempo suo cittadino, d) l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunita' europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, e che ha sede nello Stato membro interessato. 2. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o piu' norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).