(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                             Competenza 
 
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la
propria competenza sugli illeciti che ha  stabilito  in  ottemperanza
agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui: 
 
a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio, 
 
b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario, 
 
e) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone  di  cui
all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunita'
europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che e'  al  contempo  suo
cittadino, 
 
d) l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario  al  servizio
di  un'istituzione  delle  Comunita'  europee  o  di   un   organismo
costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita'  europee,
e che ha sede nello Stato membro interessato. 
 
2. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica  di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica  solo
in particolari casi o condizioni una o piu' norme  di  competenza  di
cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).