(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                    Estradizione ed azione penale 
 
1. Ciascuno Stato membro che, secondo la  propria  legislazione,  non
estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire
la  propria  competenza  giurisdizionale  per  gli  illeciti  che  ha
stabilito in virtu' degli obblighi derivanti degli articoli 2, 3 e 4,
qualora siano stati commessi da  suoi  cittadini  fuori  dei  proprio
territorio. 
 
2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri  cittadini
sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato  membro  un
illecito stabilito in virtu' degli obblighi derivanti dagli  articoli
2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso  tale  altro  Stato  membro
unicamente a cagione della nazionalita', la  questione  alle  proprie
autorita' competenti ai fini dell'azione penale, se  ne  ricorrono  i
presupposti. Per  consentire  lo  svolgimento  dell'azione  penale  i
fascicoli, i documenti informativi e  gli  atti  e  oggetti  prodotti
riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le  modalita'  previste
all'articolo 6 della  convenzione  europea  di  estradizione  del  13
dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente e'  informato  dell'azione
penale avviate e del suo esito. 
 
3. Ai fini del presente articolo,  l'espressione  cittadino"  di  uno
Stato  membro   e'   interpretata   in   conformita'   di   qualsiasi
dichiarazione  fatta  da  quest'ultimo  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di  estradizione  e
del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.