ARTICOLO 8 Estradizione ed azione penale 1. Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione, non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtu' degli obblighi derivanti degli articoli 2, 3 e 4, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori dei proprio territorio. 2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtu' degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalita', la questione alle proprie autorita' competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalita' previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente e' informato dell'azione penale avviate e del suo esito. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione cittadino" di uno Stato membro e' interpretata in conformita' di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.