(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                            Cooperazione 
 
1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtu'  degli
obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati
membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai  procedimenti
giudiziari e all'esecuzione della pena  comminata,  per  esempio  per
mezzo    dell'assistenza    giudiziaria,    dell'estradizione,    del
trasferimento  dei  procedimenti  o  dell'esecuzione  delle  sentenze
pronunciate in un altro Stato membro. 
 
2. Qualora piu' Stati membri abbiano  la  competenza  giurisdizionale
per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilita' di  definire
un procedimento relativo ad  un  illecito  sulla  base  degli  stessi
fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di
essi debba perseguire  l'autore  o  gli  autori  con  l'obiettivo  di
concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.