Art. 3. Nomina e durata degli organi e dei responsabili 1. Il Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore puo' essere, altresi' scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. 2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma. 3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennita' di carica stabilita, con le modalita' previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza. 4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.
Note all'art. 3: - Il comma 6, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recita: "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".