Art. 3.
           Nomina e durata degli organi e dei responsabili
  1.  Il  Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata
qualificazione  che  abbiano  ricoperto  per  almeno  un  quinquennio
incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali, magistrati
amministrativi  o  contabili con qualifica di consigliere, professori
universitari  di  prima  fascia,  in  posizione  di aspettativa senza
assegni  o  soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore
puo'  essere,  altresi'  scelto  tra soggetti dotati di particolare e
comprovata  qualificazione  professionale,  che  abbiano  diretto per
almeno  un  quinquennio  istituzioni  pubbliche  o  private  di  alta
formazione.
  2.  Il  Rettore  resta  in  carica  per  quattro anni e puo' essere
confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica
per due anni, salvo conferma.
  3.  Il  Rettore,  il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i
professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se
in   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche,  conservano  il
trattamento  economico fondamentale, comunque definito, relativo alla
qualifica   posseduta   presso   l'amministrazione  di  appartenenza,
incrementato  da  un'indennita' di carica stabilita, con le modalita'
previste  nei  provvedimenti  di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo
conto  dei  compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in
organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e
comunque  tale  da garantire un trattamento economico complessivo non
inferiore  agli  emolumenti  a  qualsiasi  titolo  corrisposti  nella
posizione di provenienza.
  4.   In   caso  di  affidamento  degli  incarichi  a  soggetti  non
provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e'
definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6,
del   decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  in  quanto
applicabili.
 
          Note all'art. 3:
              -   Il  comma  6,  dell'art.  19,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  29 del 1993, recita:     "6. Gli incarichi
          di  cui  ai  commi  precedenti possono essere conferiti con
          contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
          entro  il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
          alla  prima  fascia  del  ruolo  unico e del 5 per cento di
          quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  persone di
          particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
          abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
          privati  o  aziende  pubbliche  e  private  con  esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".