Art. 5.
                              Incarichi
  1.  La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con
professionalita'  e  competenze  utili allo svolgimento delle proprie
attivita'  istituzionali,  anche  di  supporto alla didattica ed alla
ricerca,   di   personale   docente  di  comprovata  professionalita'
collocato,  ove  occorra,  in  posizione  di  fuori  ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle
proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre,
avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche
attivita' di insegnamento.
  2.  Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra
professori  o  docenti universitari in posizione di aspettativa senza
assegni,  magistrati  e  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche: i
docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra
esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
  3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore
della  Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite
nei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6, salvo gli incarichi non
temporanei  di  professori  i  quali  sono attribuiti con decreto del
Ministro delle finanze.
  4.  I professori della Scuola, in posizione di comando, aspettativa
o  fuori  ruolo,  per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad
ogni  effetto  giuridico, ai professori universitari di prima fascia,
con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
  5.  Il  numero complessivo dei professori incaricati non temporanei
di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'.