Art. 7. Incompatibilita' 1. Il Rettore, il Prorettore, i Responsabili di area e i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa non possono svolgere, pena la cessazione immediata dell'incarico, attivita' libero professionale, in via diretta o indiretta; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.