Art. 7.
                          Incompatibilita'
  1. Il Rettore, il Prorettore, i Responsabili di area e i professori
incaricati  non  temporaneamente  e  collocati fuori ruolo, comando o
aspettativa  non  possono  svolgere,  pena  la  cessazione  immediata
dell'incarico,  attivita'  libero  professionale,  in  via  diretta o
indiretta;  dello  svolgimento  di  altri  incarichi  del  Rettore e'
informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni
svolte;  dello  svolgimento  di  altri  incarichi del Prorettore, dei
Responsabili  di area e dei professori incaricati non temporaneamente
e  collocati  fuori  ruolo,  comando  o  aspettativa  e' informato il
Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.