Art. 8. Modalita' di funzionamento e norme transitorie 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Rettore, sentito il Direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita' indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima occorrente. 2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. 3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4. 4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a conferma gli incarichi di rettore e professore stabile della Scuola, ovvero sono revocati con provvedimento espresso.