Art. 8.
           Modalita' di funzionamento e norme transitorie
  1.   La  dotazione  finanziaria  minima  della  Scuola  e'  fissata
annualmente,  in  sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad
attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno
il   Rettore,  sentito  il  Direttore  amministrativo,  trasmette  al
Ministro  delle finanze un programma di massima delle attivita' della
Scuola  per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli
obiettivi  e  priorita' indicati dal Ministro stesso, individuando la
dotazione finanziaria minima occorrente.
  2.  Nel  programma  possono essere previste attivita' della Scuola,
comunque  rientranti  nei propri fini istituzionali, da svolgersi con
dotazione  finanziaria  ulteriore e diversa da quella minima prevista
nel   bilancio  dello  Stato,  anche  attraverso  l'accesso  a  fondi
nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a  procedure  concorsuali  anche  in  partenariato con altri soggetti
pubblici e privati.
  3.  Sono  in  ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri
finanziari  per  le  spese  di  funzionamento e di mantenimento della
sede,  per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i
professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.
  4.   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono  soggetti  a  conferma  gli  incarichi di rettore e
professore   stabile   della   Scuola,   ovvero   sono  revocati  con
provvedimento espresso.