Art. 10.
  1.  Al  secondo  comma  dell'articolo  7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche,
dopo  la  parola:  "concessionari" sono inserite le seguenti: "ovvero
gestori".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              econimica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  del  secondo comma dell'art. 7 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  7.  - Per il trasporto degli effetti postali nel
          territorio  della  regione,  si applicano, in ogni caso, le
          condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai
          concessionari   ovvero   gestori  di  pubblici  servizi  di
          trasporto,  dalle norme dello Stato, per il trasporto degli
          effetti predetti.".