Art. 10. 1. Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "ovvero gestori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econimica Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 10: - Il testo del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 7. - Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ovvero gestori di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.".