Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia: a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870; b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione. 2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.". 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonche' dei beni comunque realizzati per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse.
Nota all'art. 2: - La legge 1o dicembre 1986, n. 870, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.