Art. 2.
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113, come sostituito dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla
Regione  siciliana  in  forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze
della   regione   ed   entrano  a  far  parte  integrante  della  sua
organizzazione   amministrativa  i  seguenti  uffici  periferici  del
Ministero dei trasporti in Sicilia:
    a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione,  compresa  la  sezione  di  Catania e con
esclusione  dei  centri  prova  veicoli a motore e dispositivi di cui
alla legge 1o dicembre 1986, n. 870;
    b)   gli   uffici  provinciali  che  operano  alle  dipendenze  e
nell'ambito di detta direzione.
  2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la
successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili
sede  degli  uffici  stessi  ed  ai  relativi  beni  mobili, arredi e
attrezzature.".
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  i  rappresentanti  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nonche'  i  rappresentanti del Ministero delle finanze,
mediante  appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione
siciliana,   provvedono   alla  consegna  di  tutti  i  beni  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del
presente   articolo,   nonche'   dei  beni  comunque  realizzati  per
l'espletamento  delle  funzioni tecniche ed amministrative in materia
di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse. 
 
          Nota all'art. 2:
              - La   legge   1o dicembre   1986,  n.  870,  e'  stata
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.