Art. 3.
  1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113,  e  successive  modifiche, come sostituito
dall'articolo 2 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:
  "Art.   2-bis.  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il  piu'  efficace
coordinamento  tra  le  attivita'  dell'Amministrazione  statale e di
quella  regionale  in  ordine  alle  funzioni  trasferite dal comma 2
dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme
attuazione  sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito
dal  codice  della  strada  in materia di attrezzature, di operazioni
tecniche  e  di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso
la  regione  siciliana  un  comitato di coordinamento composto da due
funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione,
da  due  funzionari  designati  dal  presidente della regione e da un
esperto  della  materia, che funge da presidente, designato di comune
accordo   dal   Ministro   e   dal   presidente   della  regione.  Le
determinazioni  del  comitato  sono comunicate agli organi competenti
dello Stato e della regione siciliana.
  Art.  2-ter.  -  1.  Al fine di garantire la necessaria uniformita'
operativa  per  quanto  concerne  le  funzioni  svolte  con l'ausilio
dell'informatica,   gli  uffici  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
utilizzano  le  procedure  dei  sistemi informativi automatizzati del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  i  protocolli di
trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.
  2.  Le  attrezzature  tecniche per l'esecuzione delle operazioni di
revisione  effettuate  presso  i  predetti uffici, sono soggette agli
obblighi  di  cui  all'articolo  241 del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  e  successive modifiche ed
integrazioni.
  Art.  2-quater.  - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla
regione  siciliana  per  le  spese  sostenute in ordine all'esercizio
delle  funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi
derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2,
comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con
cadenza  biennale  mediante  intesa  tra  il Governo ed il presidente
della  regione,  in  modo  da  assicurare  risparmi  di  spesa per il
bilancio dello Stato.
  2.   I   costi   sostenuti  dalla  regione  siciliana  in  sede  di
determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti
parametri:
    a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura
pari  alla  media  nazionale  per  uffici  corrispondenti per tipo di
funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;
    b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto
preventivamente concordato per ogni biennio.".
  2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione
siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei
contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.
La  regione  subentra,  altresi',  nei contratti in corso relativi ad
apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 241 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada):
              "Art.  241  (art.  80  cod.  str.)  Attrezzature  delle
          imprese   e  dei  consorzi  abilitati  alla  revisione  dei
          veicoli.  - 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80,
          comma  8,  del  codice,  per  effettuare  la  revisione dei
          veicoli   immatricolati   nelle  province  individuate  dal
          Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  al  fine
          dell'affidamento  in  concessione delle revisioni di cui al
          comma  indicato,  devono essere dotati delle attrezzature e
          strumentazioni   indicate   nell'appendice  X  al  presente
          titolo.
              2.  Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d),
          e),   f),   g)   della  suddetta  appendice  devono  essere
          approvate,  od omologate nel tipo, dalla Direzione generale
          della   M.C.T.C.,  secondo  le  prescrizioni  dalla  stessa
          stabilite.  Le  attrezzature  di  cui alle lettere h) ed l)
          della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee,
          rispettivamente,   dall'Istituto  superiore  prevenzione  e
          sicurezza  lavoro  e  dall'ufficio  metrico  del  Ministero
          dell'industria, commercio ed artigianato.
              3.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione -
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  aggiorna  con  propri
          provvedimenti  la normativa di cui al presente articolo, in
          relazione   all'evolversi   della  tecnologia  relativa  ai
          veicoli  ed  alle strumentazioni ed attrezzature necessarie
          per il loro controllo".