Art. 4. 1. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attivita' non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore deldecreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sara' contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1981, n. 233.