Art. 4.
  1.  A  totale  e  definitivo  ristoro  degli  oneri sostenuti dalla
regione  siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo
svolgimento  delle  attivita'  non  trasferite,  svolte  dagli uffici
provinciali  della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore deldecreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla
regione  un  credito di 260 miliardi di lire che sara' contabilizzato
in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 agosto
          1981,  n. 485 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17 dicembre  1953,  n. 1113,
          recante  norme  di  attuazione  dello statuto della regione
          siciliana  in  materia  di  comunicazione  e trasporti), e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1981,
          n. 233.